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Disegno di legge "Rapporti tra Aziende Sanitarie e Strutture Private Accreditate S.S.R. in materia di obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti"

DGR N.1418 del 23/10/2012 | IX LEGISLATURA

Presentata al Consiglio Regionale il 25/10/2012

Proposta dal Direzione generale per la salute e le politiche della persona

Allegato 1

Art. 1
(Retribuzioni dei dipendenti delle strutture private accreditate al SSR)

Al fine di assicurare e garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra aziende sanitarie e strutture private accreditate del Servizio Sanitario regionale che forniscano prestazioni sanitarie e socio sanitarie non immediatamente erogabili da strutture pubbliche regionali, qualora tali strutture risultino inadempienti in ordine alle retribuzioni relative al proprio personale, le aziende sanitarie sospenderanno ogni pagamento, assegnando alla strutture private accreditate il termine perentorio di 15 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Decorso inutilmente tale termine, ove le strutture non adempiano alle proprie obbligazioni, le aziende sanitarie, con le somme trattenute dalle spettanze e nei limiti di esse, procederanno alla corresponsione ai soli dipendenti in servizio presso le strutture regionali private accreditate operanti sul territorio regionale  delle retribuzioni dovute.

Art. 2
(Modalità di attivazione della procedura)

La procedura di cui all’articolo precedente è attivata su richiesta dei lavoratori, o delle organizzazioni sindacali, da inoltrare all’Azienda Sanitaria territorialmente competente mediante apposita istanza.
Entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza l’Azienda Sanitaria convoca le parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
Ove non si pervenga ad un accordo tra le parti, l'Azienda Sanitaria sospende ogni pagamento alla struttura accreditata inadempiente e procede ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3
(Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


RELAZIONE
La presente proposta di legge nasce, nel contesto della vertenza “ Opera Don Uva” di Potenza, dalla necessità di dare esecuzione all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Regionale in data 2 ottobre 2012 con il quale si impegnava la Giunta Regionale “a ricercare ogni utile soluzione, anche di carattere normativo, tale da garantire la continuità dei servizi sanitari nella Regione Basilicata, anche attraverso forme di corresponsione diretta delle spettanze dei lavoratori impegnati presso la sede di Potenza”.
Tale proposta di legge, tuttavia, pur occasionata dalla vicenda sopra descritta integra una disciplina generale per le ipotesi di inadempienza degli obblighi economici di natura retributiva da parte di tutte le strutture accreditate, finalizzata a stabilizzare il quadro delle relazioni interprofessionali intercorrenti tra Aziende Sanitarie Locali regionali, strutture sanitarie accreditate e lavoratori dipendenti da queste ultime, nell’ottica della continuità dei servizi resi, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
L’art. 1 disciplina le condizioni che possono condurre alla sospensione dei pagamenti da parte dell’azienda sanitaria nei confronti delle strutture accreditate e alla successiva diretta erogazione da parte della medesima azienda sanitaria a favore dei dipendenti della struttura accreditata e ne fissa il principio generale.
Il successivo art. 2 disciplina le modalità di attivazione della suddetta procedura amministrativa, stabilendo, tra l’altro, l’obbligo del preventivo tentativo di conciliazione.















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