Contenuti: normativa
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Legge Regionale 22/88
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Legge Regionale 40/98
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Legge 482/99
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Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Articolo 1, commi 123 e 127
123
Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
127
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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Legge Regionale 26/2004 - Nuove norme in materia di Sport
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Legge Regionale n. 20 del 6 agosto 2008
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Regolamento CE del Consiglio n. 1083 del'11 luglio 2006
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Comunicazione della Commissione europea COM (2005) n. 299 del 5 luglio 2005
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Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007
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Legge Regionale 33/03