Cosa
Operatore Inseminazione Artificiale – La fecondazione artificiale dei capi di bestiame può essere eseguita esclusivamente dagli Operatori di inseminazione artificiale iscritti all’Elenco Regionale.
Ogni inseminazione eseguita dovrà essere registrata dall’Operatore sugli opportuni moduli di Certificazione di Intervento Fecondativo (CIF) disponibili presso l’Associazione Provinciale Allevatori (APA).
L’Operatore dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla fecondazione, la parte del modulo (CIF) di competenza dell’APA, alla sede provinciale di residenza.
Ogni dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietato la suddivisione delle singole dosi per l’utilizzo di più interventi fecondativi.
La distruzione del materiale seminale deve essere comunicata obbligatoriamente all’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. e al Recapito o Centro di produzione dello sperma che ha fornito la dose di materiale seminale.
Operatore Impianto Embrionale – Gli impianti di embrioni sui capi di bestiame può essere eseguita esclusivamente da medici veterinari iscritti nell’Elenco Regionale.
Per ogni impianto eseguito l’operatore dovrà compilare il Certificato di Impianto Embrionale (CIE) i cui moduli sono disponibili presso l’Associazione Provinciale Allevatori. La parte del modulo relativa all’Associazione Allevatori sarà inviata, dall’operatore, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.
La distruzione del materiale embrionale deve essere comunicata obbligatoriamente all’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. e al Recapito o Centro di produzione embrionale di provenienza.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Inseminazione Artificiale può essere presentata da:
- Medici veterinari iscritti all’albo professionale;
- Operatori pratici di inseminazione artificiale riconosciuti idonei ai sensi dell’art 2 della L. n. 74 del 12 marzo 1974.
Mentre, la richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Impianto Embrionale può essere presentata solo da medici veterinari iscritti all’Albo Professionale.
Come e dove
La richiesta di iscrizione, in marca da bollo da Euro 14,62, deve essere compilata su modulo 11, allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 17/10/2007, disponibile sul sito Internet www.regione.basilicata.it/dipagricoltura e presso gli Uffici Relazioni con i Cittadini dei Dipartimenti della Regione Basilicata. Ad essa occorre allegare, oltre i documenti indicati nel modulo, anche la ricevuta del versamento di Euro 25,00 eseguito sul c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio di Tesoreria – Potenza – con causale “L. 30/91”.
La richiesta va presentata o inviata al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni del Dipartimento Agricoltura, SR, EM – Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA.
Quando
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Inseminazione Artificiale e di Impianto Embrionale può essere presentata nel corso dell’intero anno.
Acquisita la richiesta, la Regione verifica i requisiti e provvede all’iscrizione nell’Elenco Regionale attribuendo all’Operatore il Codice Univoco Identificativo. Successivamente la Regione comunica l’avvenuta iscrizione all’interessato, ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie della Regione e a tutti gli organi deputati alla vigilanza sull’attività di Inseminazione Artificiale o di Impianto Embrionale.
Info
- Contact Center Regionale: 800292020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il sabato
- Ufficio Relazioni con i Cittadini del Dipartimento Agricoltura, SR, EM – tel. 0971/668735 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30. E-mail urpagricoltura@regione.basilicata.it – fax 0971/668799
- Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni del Dipartimento Agricoltura, S. R., E. M: 0971/668690 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Legislazione
- Legge del 15 gennaio 1991 n. 30
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 403 del 19/07/2000
- DGR n. 1405 del 17.10.2007 – Approvazione Regolamento – pubblicata sul BUR n. 54 del 23/11/2007