I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.M. 12272/2015 e s.m.i. che la validità delle stesse è fissata in anni 3 dalla data del rilascio e che la data di scadenza può essere modificata solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali così come previsto dal Reg. UE 1306/2013 art. 2 comma 2. Il mancato impianto nei termini previsti comporta violazione di cui all' art. 69 commi 3 – 4 e 5 della legge n. 238/2016.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Art. 69 Commi 3 – 4 e 5