3 – Bollo auto – Ciclomotori e Quadricicli

TASSA PER I CICLOMOTORI
I possessori di ciclomotori e di scooters (veicoli fino a 50 c.c. di cilindrata) versano una tassa di circolazione d'importo pari a € 19,11 per anno solare. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 Gennaio presso tutti i concessionari della riscossione abilitati. La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta. Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli organi di polizia. In questo caso la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione della sanzione.

TASSA PER I QUADRICICLI
L'articolo 18, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote (le vetturette che possono essere guidate senza patente), di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a € 50,00.

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