CORONAVIRUS: COME MUOVERSI, COSA FARE

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AGR Di seguito la sintesi delle principali misure adottate dalla Regione Basilicata per il contenimento del contagio da Covid-19:

Ordinanza n. 48 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 119 del 12 dicembre 2020 - IN CORSO DI VALIDITÀ FINO AL 15 GENNAIO 2021) con la quale, a seguito dell’inserimento della Basilicata nella “zona gialla”, è stabilito che dal 13 dicembre 2020 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e p) dell’Ordinanza n. 47 del 5 dicembre 2020 (divieto di spostamento dal territorio regionale, divieto di spostamento dal proprio comune, chiusura di bar e ristoranti), salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio.

Ordinanza n. 47 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 117 del 5 dicembre 2020 - IN CORSO DI VALIDITÀ FINO AL 15 GENNAIO 2021) che ha prorogato fino al 15 GENNAIO 2021 le misure adottate con le precedenti ordinanze n 25, n. 27, n. 29, n. 30, n. 31 n. 32, n. 33, n. 37, n. 38 (fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza) ed ha disposto, tra l’altro, in applicazione delle disposizioni nazionali:

il divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; (DISPOSIZIONE REVOCATA CON L’ORDINANZA N. 48)

il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; (DISPOSIZIONE REVOCATA CON L’ORDINANZA N. 48)

la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;

la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra;

la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;

la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

il divieto di svolgere feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

il divieto di svolgere le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;

la sospensione degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto;

la sospensione di congressi, convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;

la sospensione di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura

la sospensione delle attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo;

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; (DISPOSIZIONE REVOCATA CON L’ORDINANZA N. 48)

le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lett. ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020, le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull’intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Ordinanza n. 46 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 115 del 3 dicembre 2020 - SCADUTA L'8 DICEMBRE) che ha prorogato fino all’8 dicembre 2020 le misure adottate con le precedenti ordinanze n. 44 e n. 45 (didattica a distanza al 100% nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado) e l’applicazione delle ordinanze n 25, n. 27, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 37, n. 38, n. 40, n. 42 ad esclusione dell'articolo 3, 13 novembre 2020, n. 43, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

Ordinanza n. 45 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 111 del 27 novembre 2020 - SCADUTA IL 3 DICEMBRE) che ha prorogato fino al 3 dicembre 2020 le misure adottate con la precedente ordinanza n. 44 (didattica a distanza al 100% nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado) e l’applicazione misure delle ordinanze n. 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43.

Ordinanza n. 43 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 104 del 13 novembre 2020 - SCADUTA IL 3 DICEMBRE), che ha disposto, tra l’altro, in applicazione delle disposizioni nazionali:

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

il divieto di spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

il divieto di spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nella Regione o di altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel comune di residenza;

il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Ordinanza n. 42 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 102 del 9 novembre 2020 - SCADUTA L'8 DICEMBRE) che ha disposto, tra l’altro, in applicazione delle disposizioni nazionali:

la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento;

la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale;

la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali, centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;

la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

il divieto di svolgere feste, nei luoghi al chiuso o all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

il divieto di svolgere sagre, fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili

la sospensione degli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all'aperto;

la sospensione di congressi, convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili;

la sospensione di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;

la sospensione delle attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo;

le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, restano consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00;

per il trasporto pubblico locale deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti a sedere.

Ordinanza n. 38 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 90 del 14 novembre 2020 - IN CORSO DI VALIDITÀ FINO AL 15 GENNAIO 2021) che ha disposto, tra l’altro, in applicazione delle disposizioni nazionali:

l’obbligo per i cittadini di utilizzare protezioni per le vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a questo obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Ordinanza n. 29 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 66 del 10 luglio 2020 - IN CORSO DI VALIDITÀ FINO AL 15 GENNAIO 2021) che ha disposto, tra l’altro, in applicazione delle disposizioni nazionali:

l’obbligo di comunicazione immediata al medico di base, al pediatra, in caso di minori, o al numero verde istituito dalla Regione 800996688 per tutte le persone che giungono o rientrano in Basilicata dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato. Sugli spostamenti da e per l’estero, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di divieti e limitazioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, sull’intero territorio regionale restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dell’ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020.

E’ possibile anche registrarsi sulla piattaforma informatica “Registra COVID” indicando luogo di provenienza, di destinazione principale, periodo di soggiorno, recapiti telefonici. Fermo restando l’obbligo di comunicazione, queste disposizioni non si applicano ad alcune tipologie di persone (ingressi temporanei, comprovate esigenze di salute e di lavoro, personale sanitario ecc.) così come previsto dall’art. 6, comma 8 del DPCM del 13 ottobre.

NUMERI TELEFONICI UTILI

Numero verde Emergenza Coronavirus

800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

Numeri telefonici Asl

Per il territorio della provincia di Matera e della competenza della ASM contattare:

Dott. Stigliano: 335.5334255

Dott. Citro: 335.5334888

Dott. Chieco: 0835.253613

Dott. Annona: 329.5832620

Per il territorio della provincia di Potenza e della competenza della ASP contattare:

Presidio Distrettuale di Chiaromonte: 0973.641233 ore 8:00 - 20:00

Presidio Distrettuale di Lauria: 0973.621427 ore 8:00 - 20:00 (dal giorno 26/2/2020)

Presidio Distrettuale di Venosa: 0972.39378 - 39225 ore 8:00 - 20:00

UOC Igiene Potenza: 0971/425223 - dal lunedì al venerdì, ore 8:00-14:00, Lunedì e Martedì ore 15-18:00 (dal giorno 2/3/2020)

Protezione Civile

Sala Operativa di Protezione Civile Regionale 0971.668463

Numero Verde di Protezione Civile Regionale 800.073665

Ulteriori informazioni sulla normativa, le disposizioni e le ordinanze nazionali e regionali sono disponibili qui.