Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

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Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art.63 della L.R. 16 novembre 2018, n.35)

PRESUPPOSTO


Istituito dalla Legge 28 dicembre 1995 n.549, il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comunemente definito “Ecotassa”) ha come presupposto il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

Scopo del predetto tributo è quello di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.


CHI PAGA

I soggetti passivi, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento del rifiuto, sono:
  • Gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
  • Gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;
  • Chiunque eserciti attività di discarica abusiva e/o abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

QUANTO SI PAGA

La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica sulla base delle annotazioni, per quantità e codice CER, effettuate nei registri di carico e scarico tenuti in attuazione dell’art. 190 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

La misura del tributo si calcola moltiplicando l’ammontare dell’imposta, prevista per ciascuna tipologia di rifiuto smaltito, per la quantità conferita.

L’ammontare dell’imposta è fissato con legge regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995 n.549 e s.m.i.. In mancanza si intendono prorogate, anche per l’anno successivo, le aliquote in vigore.


Tariffe in vigore dal 01/08/2016 (Art.63, comma 6, della L.R. 16 novembre 2018, n.35) 

TARIFFA TIPOLOGIA RIFIUTO

TARIFFA

TIPOLOGIA RIFIUTO

€ 0,005/kg Rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti
€ 0,00517/kg Rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi
€ 0,010/kg Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi
€ 0,010/kg Rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi
€ 0,022/kg Rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi
€ 0,020/kg Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi
€ 0,025/kg Rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi


QUANDO SI PAGA

Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le scadenze sono pertanto le seguenti:
  • I Trimestre nel mese di aprile;
  • II Trimestre nel mese di luglio;
  • III Trimestre nel mese di ottobre;
  • IV Trimestre nel mese di gennaio dell’anno successivo.

COME SI PAGA

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa della Regione Basilicata presente su portale istituzionale.


ADEMPIMENTI

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il gestore è tenuto a produrre alla Regione una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati.

La dichiarazione deve essere presentata con il seguente modello "Dichiarazione trimestrale annuale" e trasmesso a mezzo via PEC a ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it


RAVVEDIMENTO
  • Ravvedimento operoso per omesso o ritardato versamento: il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i., consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione. Il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri.
    ll D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019, ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali.
    Il pagamento e la regolarizzazione non precludono, in ogni caso, l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:

Pagamento non effettuato Sanzione (in % del tributo)
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50%
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67%
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75%
Entro 2 anni dalla scadenza 4,29%
Oltre 2 anni dalla scadenza 5,00%

Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai seguenti scaglioni:

Periodo di vigenza degli interessi legali Tasso Annuo
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,50%
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,20%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,10%
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,30%
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,80%
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
Dal 01/01/2023 5,00%

  • Ravvedimento operoso per omessa o ritardata dichiarazione: è prevista la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (art. 13, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997).

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Se il soggetto passivo ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto, previa autorizzazione della Regione, ha la possibilità di operare compensazioni a valere sul pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze oppure può chiedere il rimborso alla Regione mediante apposito modello scaricabile dal sito della Regione, nella sezione Tributi alla voce "Come chiedere il rimborso", da trasmettere via pec a ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it

Il diritto a richiedere il rimborso o la compensazione delle somme pagate in eccesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a decorrere dalla data di pagamento.


SANZIONE AMMINISTRATIVA

E’ applicata la sanzione amministrativa per:
  • omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica: dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione (Art.3, comma 31, L. 28 dicembre 1995 n.549);
  • omessa o infedele dichiarazione: da euro 103,29 a euro 516,46 (Art.3, comma 31, L. 28 dicembre 1995 n.549);
  • omesso o ritardato versamento del tributo: 30% dell’importo non versato più interessi moratori oltre al recupero del tributo omesso (Art.13 D. Lgs. 18/12/1997 n.471).
Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo.

L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della Legge n.549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.