Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - ARISGAN
CHI PAGA
I soggetti passivi, tenuti a versare l'addizionale alla Regione sono:
- i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale;
- su loro richiesta, i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Le utenze esenti dall’accisa, sono gravate da un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale di pari importo all'addizionale stessa (art. 17 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
Il gas naturale è esente dal pagamento quando è destinato:
- ad essere fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
- alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
- ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
QUANTO SI PAGA
La misura delle aliquote è determinata dall'art. 2 della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 35, come segue:
USI CIVILI |
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Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale |
Imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa sul gas naturale |
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Euro al mc | Euro al mc | |
Fino a 120 mc annui | 0,019 | 0,019 |
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui |
0,0258228 | 0,0258228 |
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui |
0,0258228 | 0,0258228 |
Superiori a 1.560 mc annui | 0,0258228 | 0,0258228 |
USI INDUSTRIALI |
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Descrizione | Aliquota | |
Usi industriali con consumi non superiori a 1.200.000 mc annui | 0,006249 | |
Usi industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc annui | 0,0051646 | |
QUANDO SI PAGA
L’ Addizionale regionale è corrisposta mediante:
- rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;
- versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
COME SI PAGA
Mediante PagoPa della Regione Basilicata (Autenticandosi SOLO con SPID)
ADEMPIMENTI
-
CAUZIONE
Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia di inizio di attività.
Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta precedente.
I soggetti esonerati dall’obbligo di prestazione della cauzione sono:
- le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici;
- i soggetti che sono stati esentati dal prestare cauzione per l'imposta erariale di consumo;
- le ditte affidabili e di notoria solvibilità, come individuate dagli Uffici territorialmente competenti.
- DICHIARAZIONE ANNUALE
L’obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche quando non sorge il debito d’imposta.
Copia integrale della dichiarazione annuale di consumo presentata all’ Agenzia delle Dogane ai fini dell'accisa, insieme all’attestazione di conformità, deve essere trasmessa alla Regione Basilicata tramite pec a : ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
- COMUNICAZIONI
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito d’imposta, previa autorizzazione della Regione, può essere portato a compensazione con le rate di acconto dovute, oppure può essere richiesto il rimborso alla Regione entro il termine di decadenza di due anni dalla data di pagamento, ai sensi dell'art 14 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante apposito modello scaricabile da "Come chiedere il rimborso" e trasmesso via pec a: ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
RAVVEDIMENTO
- IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATI VERSAMENTI
ll D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali.
Pertanto prima che la violazione venga constatata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti.
In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:
Pagamento non effettuato | Sanzione (in % del tributo) |
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza | 0,1% per ciascun giorno |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza | 1,50% |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza | 1,67% |
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza | 3,75% |
Entro 2 anni dalla scadenza | 4,29% |
Oltre 2 anni dalla scadenza | 5,00% |
Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai seguenti scaglioni:
Periodo di vigenza degli interessi legali | Tasso Annuo |
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | 0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | 0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | 0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | 0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | 0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | 1,25% |
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 5,00% |
Dal 01/01/2024 | 2,50% |
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IL RAVVEDIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNUALE
SANZIONE AMMINISTRATIVA
E’ applicata la sanzione amministrativa in caso di accertamento fiscale per:
- omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale: da 500 a 3.000 euro (Art. 50, comma 1, D. Lgs 504/1995);
- omesso o insufficiente versamento del rateo di acconto mensile o del versamento a conguaglio: 30% della somma non versata in tutto o in parte (art. 13, comma 1, D. Lgs 471/1997)
- ritardo nel pagamento dell’ addizionale: al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, (art. 13, comma 1, D. Lgs 471/1997).