Nuove norme pe l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto inquinante

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L’art. 11, comma 2, della l.r. 21 dicembre 2012 n. 35, ha disposto l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica regionale a partire dal 01/01/2013 dei veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

-   alimentazione esclusiva GPL/METANO
-   doppia alimentazione a benzina/GPL o benzina/METANO, con esclusione delle installazioni di sistemi successivi all’immatricolazione
-   categorie M1 e N1


L’esenzione decorre dall’anno di immatricolazione e per i cinque periodi tributari successivi. Sono escluse le prime immatricolazioni in Italia di veicoli già immatricolati all’estero.

Al termine del periodo di esenzione, per i soli veicoli ad alimentazione esclusiva la tassa automobilistica è ridotta al 75%.

I veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2013 fuori regione, intestati a persone residenti fuori regione, aventi le caratteristiche tecniche previste alla legge regionale sono esenti dal pagamento della tassa a decorrere dal periodo tributario successivo rispetto all’evento che trasferisce il veicolo in Regione Basilicata (trasferimento di proprietà o di residenza) fino al raggiungimento delle cinque annualità successive al primo fisso decorrente dall’immatricolazione. In tal caso, pertanto, l’esenzione sarà concessa solo per le periodicità residuali di competenza della regione.

L’art. 37 della L.R. 18 agosto 2014 n. 26, ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa anche alle autovetture immatricolate per la prima volta dal 01/01/2015 con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica o con alimentazione benzina-idrogeno, a partire dal 01/01/2015.

L’esenzione decorre dall’anno di immatricolazione e per i cinque periodi tributari successivi.