LR 2017/ 39 - Art. 28 Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti

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  1. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine di assicurare il principio di rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i dirigenti della Regione Basilicata e delle Amministrazioni e degli Enti per i quali la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge anche da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore sono iscritti d’ufficio all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto presso la medesima Stazione Unica Appaltante.
  2. L’accettazione dell’incarico di componente delle commissioni giudicatrici è obbligatoria e, come tale, irrinunciabile, salvo i casi di accertato impedimento per cause di forza maggiore o di incompatibilità.
  3. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i Rappresentanti Legali delle Amministrazioni e degli Enti obbligati ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e s.m.i., sono tenuti a trasmettere al Dirigente generale della SUA – RB, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei dirigenti in servizio presso le rispettive strutture.