ORDINANZA N. 22 DEL 17 MAGGIO 2020
17.05.2020
ore 23:58
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni.
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AGR
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus." e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 (“13 aprile 2020”);
PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020, 17 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiamate nell’ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“3 maggio”);
VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, in base al quale “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.”;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a), diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 non dispone il divieto di “spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;
VISTO in particolare l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 in base al quale “le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle aree interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all’allegato 9”;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
CONSIDERATO che non è più vigente il divieto, disposto dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, di “ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;
CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe un aggravamento del rischio sanitario, fermo che, allo stato, l’evolversi della situazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 in progressiva riduzione;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, e ritenuta prevalente l’esigenza della tutela della salute pubblica confermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTA la precedente ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 (“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese, nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui la ristorazione da asporto nonché la graduale ripresa delle attività sportive, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesso al rischio di diffusione da COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 16 ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che in conseguenza della riapertura delle attività economiche produttive e commerciali stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e al fine di garantire una sufficiente capacità di trasporto pubblico è necessario consentire una rimodulazione della capacità del trasporto pubblico locale funzionale ad un ordinato accesso ai servizi di trasporto, tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra il maggior numero di utenti, fatti salvi comunque i servizi minimi essenziali, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lett. ii) del predetto decreto, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una inversione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data 17 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra ventinove ricoverati ospedalieri positivi e un ricoverato in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute a far data dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa fase, registra un indicatore di contagiosità del SARS-COV-2, vale a dire l’indicatore R0 (erre con zero), pari a 0,27 il quale, allo stato, rappresenta uno dei valori più bassi dell’intero territorio nazionale;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, dopo aver soggiornato o che siano transitate in altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, e sono sottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
2.Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione. Il medico competente, effettuata la valutazione epidemiologica per affezioni respiratorie, verificherà la negatività al virus con l’esecuzione del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri test diagnostici per il SARS-COV-2, in applicazione delle indicazioni di prevenzione e controllo emanate dalla direzione generale della prevenzione sanitaria e dal Consiglio superiore della sanità del Ministero della salute.
3. In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone ovvero di altro test diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per quattordici giorni non si applica ai lavoratori in ingresso o in uscita dal territorio regionale e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora con frequenza giornaliera o settimanale. Per il periodo di permanenza nel territorio regionale, i predetti lavoratori sono comunque tenuti ad osservare la permanenza domiciliare fiduciaria. Tale permanenza cessa in caso di accertata negatività al virus con l’esecuzione su base volontaria del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri test diagnostici per il SARS-COV-2.
Art. 2
(Misure ulteriori)
1. A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale e cessano di avere effetto le misure limitative della circolazione all’interno del medesimo territorio.
2. Sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata.
3. Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4. E’ consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville e ai giardini pubblici, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e fermo restando il divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. E’ consentito l’accesso dei minori, anche accompagnati dai loro familiari o da altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all’interno dei parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
5. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd.“mascherine”) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva in luogo isolato.
Art. 3
(Disposizioni per le attività economiche e produttive)
1. Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività dei servizi immobiliari, delle agenzie di viaggio e degli altri servizi di supporto alle imprese. Deve essere garantita, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le predette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
2. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie. Dette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
3. Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto, nel rispetto della disciplina in materia igienico-sanitaria, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4.Ferme restando le attività già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, sono consentite le attività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici e gli altri servizi o centri per il benessere fisico), a condizione siano rispettati i contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
5. Sono sospese le attività e gli spettacoli inerenti cinema, sale teatrali, sale da concerto, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Art. 4
(Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)
1. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
2. Fino al 25 maggio 2020 sono sospese le attività delle palestre, ovvero le altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), centri e circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi.
3. Ferma la sospensione delle suindicate attività, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
4.E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
5. L’attività sportiva, per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, è consentita anche all’interno delle strutture, degli impianti e dei circoli sportivi, se svolta all’aperto e tale da consentire detta attività nel rispetto del distanziamento sociale ed evitare il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta precluso, nelle predette strutture, l’utilizzo degli spazi comuni quali gli spogliatoi, le docce, le palestre e le piscine. Ai fini dell’attuazione del presente comma i gestori delle predette strutture sono tenuti all’applicazione delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.
6. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
7. E’ consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (cd.“Sus scrofa Linnaeus”) sull’intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.
8. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigente disciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, compresa l’attività del servizio di custodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
9. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari. Per dette attività, nelle spiagge libere e negli arenili, deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Per tali attività trovano applicazione le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.
10. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
Art. 5
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett .ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, a decorrere dal 18 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che siano esercitati i servizi di Trasporto Pubblico rispondenti ai criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di Trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto in data 20 marzo 2020, nonché dell’allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.
2. Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale:
a) i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, di cui ai programmi di esercizio dei rispettivi contratti di servizio, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori del settore sanitario;
b) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività, così come da programmi di esercizio dei contratti di servizio. Al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto, il COTRAB deve attuare a far data dal giorno 21 maggio 2020, data di ripresa a regime della produzione industriale presso il sito di San Nicola di Melfi, un programma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico locale mediante la conversione delle percorrenze chilometriche non espletate, tra cui anche quelle delle linee scolastiche non svolte dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 182 del 12.03.2020 e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali;
c) i servizi in fascia pendolare per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, di cui ai programmi di esercizio dei contratti di servizio e potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali;
d) Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, come riportati di seguito:
* linea Ferrandina - Pisticci - Viggiano Zona Industriale;
* linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
* corse automobilistiche Avigliano - San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
* corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
* Linea Potenza - Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza-Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa.
3. Al fine dell’applicazione omogenea ed uniforme su tutti i mezzi di trasporto delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive al fine del pieno delle Linee Guida di cui all’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza, tra cui, in via non esaustiva:
- sanificare e igienizzare i locali, i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro secondo le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- dotare gli operatori dei servizi di TPL dei dpi necessari;
- sospendere l’attività di vendita e di controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi da parte degli autisti;
- adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno dei mezzi di trasporto nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
- predisporre da parte di ciascuna delle aziende consorziate specifiche misure organizzative e piani operativi di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi; i posti che non possono essere occupati devono essere contrassegnati con marker;
- procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute sui mezzi di trasporto, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione. Tale modalità, ove realizzabile, potrà consentire, escludendo un posizionamento c.d. “faccia a faccia”, di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;
- garantire la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo secondo flussi separati, negli autobus prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta, ove possibile e rispettare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte.
4. Il COTRAB deve trasmettere alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro il giorno 19 maggio 2020, il programma di esercizio completo dei quadri orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali, di tutti i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, attivati ai sensi della presente ordinanza, compreso il relativo programma di potenziamento indicato.
5. Il COTRAB deve inoltre trasmettere alle amministrazioni provinciali e al Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, sempre entro il 19 maggio 2020, i programmi di esercizio con i relativi quadri orari dei servizi di cui alla lettera d) del precedente comma 2.
6. Le amministrazioni provinciali procedono alla verifica dei programmi di esercizio trasmessi nel rispetto della presente Ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi.
7. La Società Trenitalia SpA svolge i servizi ferroviari, secondo quanto riportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\17172 del 15.05.2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Il successivo incremento dell’offerta commerciale sarà valutato ed autorizzato con le competenti disposizioni da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, anche in base all’evoluzione della domanda di trasporto in relazione alla graduale ripresa delle attività.
8. La Società Ferrovie Appulo Lucane srl svolge i servizi ferroviari, secondo quanto riportato con la nota prot. n. DT/1350 del 18 marzo 2020 e nota DT/1428 del 25.03.2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Il successivo incremento dell’offerta commerciale sarà valutato ed autorizzato con le competenti disposizioni da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, anche in base anche in base all’evoluzione della domanda di trasporto in relazione alla graduale ripresa delle attività.
9. Le Società Trenitalia SpA e la Società FAL srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni, garantendo le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delle disposizioni degli allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
10. Entro due giorni dalla presente ordinanza, la società Trenitalia SpA. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.
11. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
12. I Comuni titolari di servizi di trasporto Pubblico Locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.
13. E’ fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato, nonchè agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi nel territorio regionale, di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fanno ingresso in Basilicata sulle linee di collegamento con destinazione del territorio regionale, provenienti da altre Regioni, secondo le modalità da concordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata.
14. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente comma 13, sono trattati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all’arrivo nel territorio regionale, in particolare per i soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario come disposto dal precedente articolo 1, comma 1.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dei relativi allegati.
3. L’efficacia delle disposizioni delle ordinanze 21 marzo 2020, n. 8 (“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.”) e 31 marzo 2020, n. 13 (“Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani”) già prorogata al 17 maggio 2020, è ulteriormente prorogata fino alla data del 3 giugno 2020.
4.La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
5. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
6.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
7.Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 giugno 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, e salvo successivo provvedimento in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
8.La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Potenza, 17 maggio 2020
BARDI
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus." e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 (“13 aprile 2020”);
PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020, 17 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19”), con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiamate nell’ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“3 maggio”);
VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, in base al quale “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.”;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a), diversamente da quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 non dispone il divieto di “spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;
VISTO in particolare l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 in base al quale “le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle aree interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all’allegato 9”;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
CONSIDERATO che non è più vigente il divieto, disposto dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, di “ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;
CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe un aggravamento del rischio sanitario, fermo che, allo stato, l’evolversi della situazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 in progressiva riduzione;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, e ritenuta prevalente l’esigenza della tutela della salute pubblica confermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTA la precedente ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 (“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese, nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui la ristorazione da asporto nonché la graduale ripresa delle attività sportive, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesso al rischio di diffusione da COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 16 ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che in conseguenza della riapertura delle attività economiche produttive e commerciali stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e al fine di garantire una sufficiente capacità di trasporto pubblico è necessario consentire una rimodulazione della capacità del trasporto pubblico locale funzionale ad un ordinato accesso ai servizi di trasporto, tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra il maggior numero di utenti, fatti salvi comunque i servizi minimi essenziali, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lett. ii) del predetto decreto, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una inversione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data 17 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra ventinove ricoverati ospedalieri positivi e un ricoverato in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute a far data dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa fase, registra un indicatore di contagiosità del SARS-COV-2, vale a dire l’indicatore R0 (erre con zero), pari a 0,27 il quale, allo stato, rappresenta uno dei valori più bassi dell’intero territorio nazionale;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, dopo aver soggiornato o che siano transitate in altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, e sono sottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
2.Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione. Il medico competente, effettuata la valutazione epidemiologica per affezioni respiratorie, verificherà la negatività al virus con l’esecuzione del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri test diagnostici per il SARS-COV-2, in applicazione delle indicazioni di prevenzione e controllo emanate dalla direzione generale della prevenzione sanitaria e dal Consiglio superiore della sanità del Ministero della salute.
3. In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone ovvero di altro test diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per quattordici giorni non si applica ai lavoratori in ingresso o in uscita dal territorio regionale e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora con frequenza giornaliera o settimanale. Per il periodo di permanenza nel territorio regionale, i predetti lavoratori sono comunque tenuti ad osservare la permanenza domiciliare fiduciaria. Tale permanenza cessa in caso di accertata negatività al virus con l’esecuzione su base volontaria del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 ovvero con altri test diagnostici per il SARS-COV-2.
Art. 2
(Misure ulteriori)
1. A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale e cessano di avere effetto le misure limitative della circolazione all’interno del medesimo territorio.
2. Sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata.
3. Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4. E’ consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville e ai giardini pubblici, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e fermo restando il divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. E’ consentito l’accesso dei minori, anche accompagnati dai loro familiari o da altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all’interno dei parchi, ville o giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
5. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd.“mascherine”) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva in luogo isolato.
Art. 3
(Disposizioni per le attività economiche e produttive)
1. Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività dei servizi immobiliari, delle agenzie di viaggio e degli altri servizi di supporto alle imprese. Deve essere garantita, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le predette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
2. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie. Dette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
3. Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto, nel rispetto della disciplina in materia igienico-sanitaria, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4.Ferme restando le attività già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, sono consentite le attività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici e gli altri servizi o centri per il benessere fisico), a condizione siano rispettati i contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
5. Sono sospese le attività e gli spettacoli inerenti cinema, sale teatrali, sale da concerto, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Art. 4
(Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)
1. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
2. Fino al 25 maggio 2020 sono sospese le attività delle palestre, ovvero le altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione per quelli che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), centri e circoli culturali, centri sociali e centri ricreativi.
3. Ferma la sospensione delle suindicate attività, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
4.E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
5. L’attività sportiva, per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, è consentita anche all’interno delle strutture, degli impianti e dei circoli sportivi, se svolta all’aperto e tale da consentire detta attività nel rispetto del distanziamento sociale ed evitare il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta precluso, nelle predette strutture, l’utilizzo degli spazi comuni quali gli spogliatoi, le docce, le palestre e le piscine. Ai fini dell’attuazione del presente comma i gestori delle predette strutture sono tenuti all’applicazione delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.
6. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
7. E’ consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (cd.“Sus scrofa Linnaeus”) sull’intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.
8. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigente disciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, compresa l’attività del servizio di custodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
9. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari. Per dette attività, nelle spiagge libere e negli arenili, deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Per tali attività trovano applicazione le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza.
10. A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, annesso alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
Art. 5
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett .ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, a decorrere dal 18 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che siano esercitati i servizi di Trasporto Pubblico rispondenti ai criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di Trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto in data 20 marzo 2020, nonché dell’allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.
2. Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale:
a) i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, di cui ai programmi di esercizio dei rispettivi contratti di servizio, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori del settore sanitario;
b) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività, così come da programmi di esercizio dei contratti di servizio. Al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto, il COTRAB deve attuare a far data dal giorno 21 maggio 2020, data di ripresa a regime della produzione industriale presso il sito di San Nicola di Melfi, un programma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico locale mediante la conversione delle percorrenze chilometriche non espletate, tra cui anche quelle delle linee scolastiche non svolte dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 182 del 12.03.2020 e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali;
c) i servizi in fascia pendolare per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, di cui ai programmi di esercizio dei contratti di servizio e potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali;
d) Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, come riportati di seguito:
* linea Ferrandina - Pisticci - Viggiano Zona Industriale;
* linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
* corse automobilistiche Avigliano - San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
* corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
* Linea Potenza - Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza-Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa.
3. Al fine dell’applicazione omogenea ed uniforme su tutti i mezzi di trasporto delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive al fine del pieno delle Linee Guida di cui all’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza, tra cui, in via non esaustiva:
- sanificare e igienizzare i locali, i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro secondo le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- dotare gli operatori dei servizi di TPL dei dpi necessari;
- sospendere l’attività di vendita e di controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi da parte degli autisti;
- adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno dei mezzi di trasporto nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
- predisporre da parte di ciascuna delle aziende consorziate specifiche misure organizzative e piani operativi di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi; i posti che non possono essere occupati devono essere contrassegnati con marker;
- procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute sui mezzi di trasporto, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione. Tale modalità, ove realizzabile, potrà consentire, escludendo un posizionamento c.d. “faccia a faccia”, di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;
- garantire la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo secondo flussi separati, negli autobus prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta, ove possibile e rispettare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte.
4. Il COTRAB deve trasmettere alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro il giorno 19 maggio 2020, il programma di esercizio completo dei quadri orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali, di tutti i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, attivati ai sensi della presente ordinanza, compreso il relativo programma di potenziamento indicato.
5. Il COTRAB deve inoltre trasmettere alle amministrazioni provinciali e al Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, sempre entro il 19 maggio 2020, i programmi di esercizio con i relativi quadri orari dei servizi di cui alla lettera d) del precedente comma 2.
6. Le amministrazioni provinciali procedono alla verifica dei programmi di esercizio trasmessi nel rispetto della presente Ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi.
7. La Società Trenitalia SpA svolge i servizi ferroviari, secondo quanto riportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\17172 del 15.05.2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Il successivo incremento dell’offerta commerciale sarà valutato ed autorizzato con le competenti disposizioni da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, anche in base all’evoluzione della domanda di trasporto in relazione alla graduale ripresa delle attività.
8. La Società Ferrovie Appulo Lucane srl svolge i servizi ferroviari, secondo quanto riportato con la nota prot. n. DT/1350 del 18 marzo 2020 e nota DT/1428 del 25.03.2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. Il successivo incremento dell’offerta commerciale sarà valutato ed autorizzato con le competenti disposizioni da parte del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, anche in base anche in base all’evoluzione della domanda di trasporto in relazione alla graduale ripresa delle attività.
9. Le Società Trenitalia SpA e la Società FAL srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni, garantendo le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delle disposizioni degli allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
10. Entro due giorni dalla presente ordinanza, la società Trenitalia SpA. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.
11. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
12. I Comuni titolari di servizi di trasporto Pubblico Locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.
13. E’ fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato, nonchè agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi nel territorio regionale, di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fanno ingresso in Basilicata sulle linee di collegamento con destinazione del territorio regionale, provenienti da altre Regioni, secondo le modalità da concordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata.
14. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente comma 13, sono trattati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all’arrivo nel territorio regionale, in particolare per i soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario come disposto dal precedente articolo 1, comma 1.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dei relativi allegati.
3. L’efficacia delle disposizioni delle ordinanze 21 marzo 2020, n. 8 (“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.”) e 31 marzo 2020, n. 13 (“Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani”) già prorogata al 17 maggio 2020, è ulteriormente prorogata fino alla data del 3 giugno 2020.
4.La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
5. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
6.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
7.Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 giugno 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, e salvo successivo provvedimento in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
8.La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Potenza, 17 maggio 2020
BARDI
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