Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - ARISGAN

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CHI PAGA

I soggetti passivi, tenuti a versare l'addizionale alla Regione sono:

  • i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
  • i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  • i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
  • i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale;
  • su loro richiesta, i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Le utenze esenti dall’accisa, sono gravate da un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale di pari importo all'addizionale stessa (art. 17 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

Il gas naturale è esente dal pagamento quando è destinato:
  • ad essere fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
  • ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
Il gas naturale usato per la produzione di energia elettrica non è assoggettato all'addizionale regionale (risoluzione del Ministero delle finanze n. 4/FL del 2001).


QUANTO SI PAGA

La misura delle aliquote è determinata dall'art. 2 della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 35, come segue:

USI CIVILI

  Addizionale regionale all’accisa
sul gas naturale
Imposta sostitutiva per le utenze
esenti dall’accisa sul gas naturale
  Euro al mc Euro al mc
Fino a 120 mc annui 0,019 0,019
     
Superiori a 120 mc annui
e fino a 480 mc annui
0,0258228 0,0258228
     
Superiori a 480 mc annui
e fino a 1.560 mc annui
0,0258228 0,0258228
     
Superiori a 1.560 mc annui 0,0258228 0,0258228
     

USI INDUSTRIALI

Descrizione Aliquota
Usi industriali con consumi non superiori a 1.200.000 mc annui 0,006249
   
Usi industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc annui 0,0051646
   


QUANDO SI PAGA

L’ Addizionale regionale è corrisposta mediante:
  • rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;
  • versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel primo anno di attività, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali e consumo per uso proprio) e trasmessi mediante la denuncia di inizio di attività all’indirizzo : ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it


COME SI PAGA


Mediante PagoPa della Regione Basilicata (Autenticandosi SOLO con SPID)


ADEMPIMENTI
  • CAUZIONE
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 398/1990, i soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale regionale devono prestare alla Regione una cauzione. In alternativa è possibile adempiere a tale obbligo attraverso prestazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dandone comunicazione all’ufficio regionale tramite pec a : ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it

Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia di inizio di attività.

Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta precedente.

I soggetti esonerati dall’obbligo di prestazione della cauzione sono:
  • le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici;
  • i soggetti che sono stati esentati dal prestare cauzione per l'imposta erariale di consumo;
  • le ditte affidabili e di notoria solvibilità, come individuate dagli Uffici territorialmente competenti.
A decorrere dal 1 giugno 2007 non sono più esonerate le aziende municipalizzate (Circolare del 28/05/2007 n. 17 - Agenzia delle Dogane)
  • DICHIARAZIONE ANNUALE
I soggetti passivi sono obbligati a redigere una dichiarazione di consumo, secondo il modello e le indicazioni fornite annualmente dall’Agenzia delle Dogane. Essa deve essere presentata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.
L’obbligo di presentare la dichiarazione sussiste anche quando non sorge il debito d’imposta.
Copia integrale della dichiarazione annuale di consumo presentata all’ Agenzia delle Dogane ai fini dell'accisa, insieme all’attestazione di conformità, deve essere trasmessa alla Regione Basilicata tramite pec a : ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
  • COMUNICAZIONI
Le informazioni rilevanti ai fini del pagamento dell'addizionale regionale o dell'imposta regionale sostitutiva (ad esempio: inizio attività in nuove province, cessazione dell’attività, acquisizione/cessione di società, variazione sede legale, ecc.) devono essere inviate alla Regione all’indirizzo pec : ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it


RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito d’imposta, previa autorizzazione della Regione, può essere portato a compensazione con le rate di acconto dovute, oppure può essere richiesto il rimborso alla Regione entro il termine di decadenza di due anni dalla data di pagamento, ai sensi dell'art 14 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante apposito modello scaricabile da "Come chiedere il rimborso" e trasmesso via pec a: ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.


RAVVEDIMENTO
  • IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATI VERSAMENTI
Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.
ll D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l’art. 13 D.Lgs. 472/1997, estendendo i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno a tutti i tributi, regionali e locali.
Pertanto prima che la violazione venga constatata e comunque non siano iniziati ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente non in regola con i pagamenti può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando in un’unica soluzione tributo, sanzioni ridotte e interessi legali giornalieri, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti.
In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

La riduzione della sanzione viene calcolata come segue:

Pagamento non effettuato Sanzione (in % del tributo)
Entro i primi 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ciascun giorno
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1,50%
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1,67%
Dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza 3,75%
Entro 2 anni dalla scadenza 4,29%
Oltre 2 anni dalla scadenza 5,00%

Gli interessi, devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito in base ai seguenti scaglioni:

Periodo di vigenza degli interessi legali Tasso Annuo
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,5%
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,2%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,1%
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,3%
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,8%
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 5,00%
Dal 01/01/2024  2,50%

  • IL RAVVEDIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNUALE
E’ prevista la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. (art. 13, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997).


SANZIONE AMMINISTRATIVA

E’ applicata la sanzione amministrativa in caso di accertamento fiscale per:
  • omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale: da 500 a 3.000 euro (Art. 50, comma 1, D. Lgs 504/1995);
  • omesso o insufficiente versamento del rateo di acconto mensile o del versamento a conguaglio: 30% della somma non versata in tutto o in parte (art. 13, comma 1, D. Lgs 471/1997)
  • ritardo nel pagamento dell’ addizionale: al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, (art. 13, comma 1, D. Lgs 471/1997).
Oltre alla sanzione si è tenuti a versare un'indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza; sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, (art. 3, comma 4, D.Lgs 504/1995 e Legge regionale 02 febbraio 2004, n. 1).