Segnala ad un amico stampa

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE E/O INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA DEI COMUNI DELL’AMBITO UNICO DI BASILICATA.

Proposta dal Direzione generale dell'ambiente del territorio e dell'energia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE E/O INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA DEI COMUNI DELL’AMBITO UNICO DI BASILICATA.
Indice
Capitolo 1 - Norme Generali e Definizioni 2
Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento 2
Art. 2 Oggetto del Regolamento 3
Art. 3 Finalità del Regolamento. 4
Art. 4 Definizioni 5
Capitolo 2 - Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi. 8
Art. 5 Criteri di ammissibilità delle acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura 8
Art. 6 Scarichi di sostanze pericolose 9
Art. 7 Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche. 11
Art. 8 Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche 12
Art. 9 Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia 13
Art. 10 Programmi di controllo 14
Art. 11 Criteri generali per l’effettuazione del controllo 15
Art. 12 Controllo degli scarichi di sostanze pericolose. 16
Art. 13 Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate 17
Capitolo 3 - Il regime delle Autorizzazioni. 18
Art. 14 Aspetti generali 18
Art. 15 Competenze dell’Autorità di Ambito 20
Art. 16 Tipologia e modalità di richiesta 21
Art. 17 Procedura per l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni 23
Art. 18 Richiesta deroghe per rilascio autorizzazioni allo scarico 25
Art. 19 Procedura per l’istruttoria ed il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 26
Art. 20 Contenuti obbligatori del parere tecnico del Gestore 27
Art. 21 Oneri di Autorizzazione 28
Capitolo 4 – Controllo degli scarichi e regime sanzionatorio 29
Art. 22 Controllo degli scarichi 29
Art. 23 Regime sanzionatorio 30
Art. 24 Pubblicazione ………...…………………………………………………………......31
Capitolo 1 - Norme Generali e Definizioni
Art. 1
(Ambito ed efficacia del Regolamento)
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura nei Comuni delimitati dall’Ambito Territoriale Ottimale unico di Basilicata .
2. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 di seguito denominato T.U.A. che all’art. 124 co. 7 attribuisce alle Autorità di Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura e del D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011.
Art. 2
(Oggetto del Regolamento)
1. In attuazione di quanto previsto dal T.U.A., il presente Regolamento ha per oggetto:
a) l’individuazione delle principali norme di riferimento vigenti in materia;
b) la disciplina per il controllo e il monitoraggio degli scarichi;
c) la disciplina generale dell’accettabilità degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura;
d) la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura;
e) il regime sanzionatorio.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge, nazionali e regionali, in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.
Art. 3
(Finalità del Regolamento)
1. Le presenti norme sono finalizzate ad uniformare la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue urbane ed industriali nell’Ambito Territoriale, al fine di:
a)  promuovere l’adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori per la realizzazione del S.I.I. e per il controllo e la tutela delle acque dall’inquinamento;
b)  tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
c)  promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai fini generali di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all’uso umano.
Art. 4
(Definizioni)
1. Agli effetti del presente Regolamento s’intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze similari nell’ambito domestico;
d) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, del T.U.A, in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7;
e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
f) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
g) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
h) Ambito Territoriale: delimitazione territoriale di competenza della Conferenza Interistituzionale Idrica  così come definito dalla L.R. 63/96 e s.m.i. che, nel caso della Basilicata, coincide con l’intero territorio regionale;
i) Autorità di Ambito:  Consorzio dei comuni dell’intera regione che esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla Legge Galli (L.36/94) e dal Consiglio regionale (L.R. 63/96) in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. Nella fattispecie il Commissario della Conferenza Interistituzionale Idrica (di seguito C.I.I.);
j) T.U.A. : decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
k) fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);
l) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
m) Gestore Unico: è il gestore unico, ai sensi della Convenzione di gestione del 13.09.2002, del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell’Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata (Acquedotto Lucano s.p.a.);
n) impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;
o) L. 36/1994: Legge recante disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli);
p) L.R. n. 3/94 recante “Piano di risanamento delle acque. Tutela uso e risanamento delle risorse idriche”;
q) Regolamento Regionale: regolamento regionale attuativo di cui all’art 4 della L.R. n. 3/1994 approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1235 del 8.02.1994;
r) Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; 
s) scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l’assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
t) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
u) stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del T.U.A, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
v) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del T.U.A.;
w) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
x) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A;
y) valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
Capitolo 2 - Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi.
Art. 5
(Criteri di ammissibilità delle acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura)
1. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui prevalentemente industriali gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore.
3. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del T.U.A., ferma restando l’inderogabilità dei valori- limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A. e – limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5 – alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite fissati dal Gestore Unico e approvati dal Commissario della C.I.I., in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del T.U.A.
4. Il Gestore Unico può fissare valori limite diversi da quelli dell’Allegato 5 del T.U.A. ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e - limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell’Allegato 5 - alla tabella 3 dell’Allegato 5 dello stesso T.U.A. Il gestore dell’impianto finale di trattamento che stabilisca limiti diversi deve impegnarsi a verificare, con mezzi idonei, l’effettivo rispetto dei medesimi limiti.
5. In assenza di diverse determinazioni emanate dalla Regione e/o adottate dal Gestore Unico, valgono i limiti indicati nella tabella 3 dell’Allegato 5 al T.U.A. per lo scarico in rete fognaria e, nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose, i limiti di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 al T.U.A..
Art. 6
(Scarichi di sostanze pericolose)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 parte terza del T.U.A. e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l’autorizzazione stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, il Commissario della C.I.I, in sede di rilascio dell’autorizzazione, può fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del T.U.A., impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’art. 121 del T.U.A., anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del T.U.A.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 107 e dell’art. 108 comma 2 del T.U.A., devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte terza del T.U.A. il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Il Commissario della C.I.I. può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione il Commissario della C.I.I. ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. Il Commissario della C.I.I., competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
Art. 7
(Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche)
1. Ai sensi dell’art. 107 comma 2  e dell’art. 124 comma 4 del T.U.A., gli scarichi  di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza del Regolamento del S.I.I. approvato dal Commissario della disciolta Autorità d’Ambito e non necessitano di autorizzazione.
2. Ai sensi dell’art. 101 comma 7 del T.U.A. ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, del suddetto comma.
3. Gli scarichi industriali, compresi quelli rinvenienti dalle imprese di cui all’art. 1 del  DPR  227 del 19 Ottobre 2011, sono assimilabili a quelli domestici se rientrano tra quelle attività indicate nell’allegata  tabella 1  e  che prima di ogni trattamento depurativo presentano caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del T.U.A. per scarichi in pubblica fognatura.
Art. 8
(Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche)
1. I titolari degli scarichi che non  rientrano esplicitamente tra quelli indicati al precedente art. 7 commi 2 - 3 e che ritengano di poter scaricare, in pubblica fognatura, acque reflue assimilabili alle domestiche, devono presentare apposita istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche, con le medesime procedure di cui al successivo art. 16, ed allegandovi la stessa documentazione richiesta per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
Art. 9
(Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia)
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono soggette al rilascio di autorizzazione allo scarico, con le modalità di cui al successivo art. 17, qualora, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose.
2. Le acque reflue di cui al comma 1 prima di essere immesse in pubblica fognatura devono essere preventivamente depurate con impianti di trattamento specifici.
Art. 10
(Programmi di controllo)
1. Il Commissario della C.I.I, definisce un programma di controllo degli scarichi in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 128, commi 1 e 2 del T.U.A. che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo.
2. Il programma di cui al comma 1 potrà essere attuato per mezzo dell’A.R.P.A.B., previo pagamento da parte del richiedente delle spese occorrenti, o attraverso i competenti uffici di controllo del Gestore.
3. Il Gestore Unico, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 128 comma 2 del T.U.A., organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella Convenzione di gestione.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il Gestore Unico può effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, definendo, in accordo con l’Autorità, i criteri e le modalità sulla cui base verranno effettuati detti controlli. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 128 e 129 del T.U.A.,  durante la fase dei controlli, l’ente Gestore potrà procedere all’esecuzione di prelievi di campioni dello scarico, dandone comunicazione all’Autorità di Ambito.
6. Il Commissario della C.I.I. si riserva di svolgere un ruolo di coordinamento tra A.R.P.A.B. e Gestore nello svolgimento dei programmi di controllo, anche tramite la definizione di apposite linee di indirizzo.
Art. 11
(Criteri generali per l’effettuazione del controllo)
1. Ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del T.U.A., tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’art. 108 comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nella pubblica fognatura.
2. Il Commissario della C.I.I, per il tramite delle strutture amministrative della disciolta Autorità d’Ambito può effettuare, attraverso i propri uffici o avvalendosi dell’A.R.P.A.B., con costi a carico del richiedente, e del Gestore unico, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Art. 12
(Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 parte terza del     
T.U.A., l’autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell’articolo 131 del T.U.A., l’installazione
di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione 
degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del
Commissario della C.I.I., del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di  
effettuazione dei singoli controlli.
Art. 13
(Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate)
1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture del misuratore di utenza presente.
2. Per gli scarichi industriali in pubblica fognatura che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto, lo scarico dovrà essere dotato di apposito misuratore e i quantitativi di scarico autorizzati saranno desunti dai valori dichiarati nel modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico e potranno essere confrontati con le letture dello strumento di misura dei quantitativi scaricati.
Capitolo 3 - Il regime delle Autorizzazioni.
Art. 14
(Aspetti generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore Unico ed approvati dal Commissario della C.I.I..
2. L’autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura è rilasciata al Titolare/Legale Rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico ai sensi dell’art. 124 del T.U.A. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del T.U.A.. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all’approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
3. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, l’autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del T.U.A., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data della scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del T.U.A. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l’ambiente.
5. Le spese occorrenti per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del T.U.A. sono a carico del richiedente.
6. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Commissario della C.I.I. il quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
Art. 15
(Competenze dell’Autorità di Ambito)
1. Ai sensi dell’art. 124 comma 7 del T.U.A., il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è di competenza del Commissario della C.I.I..
2. Il Commissario della C.I.I. esercita tale competenza in base alle norme previste dal T.U.A., dalla normativa statale afferente alla generale disciplina delle autorizzazioni e della semplificazione amministrativa, dal citato art.17 della L.R. n. 26/2011 nonchè dal presente Regolamento.
3. Tale competenza è esercitata dal Commissario della C.I.I. attraverso forme di collaborazione tecnica ed amministrativa con l’A.R.P.A.B. e il Gestore Unico.
4. Ai sensi dell’art. 124 comma 7 del T.U.A. il Commissario della C.I.I. provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda ad emettere l’atto autorizzativo.
Art. 16
(Tipologia e modalità di richiesta)
1. Tutte le richieste devono essere presentate ricorrendo agli appositi moduli predisposti dal Commissario della C.I.I., completi di tutta la documentazione tecnica e illustrativa necessaria, per tipologia di richiesta.
2. Le tipologie di richiesta da parte dell’utente possono essere distinte in:
a) nuove autorizzazioni di scarico industriale;
b) rinnovo delle autorizzazioni di scarico industriale;
c) variazioni dell’atto autorizzativo in corso.
3. Si definiscono nuove autorizzazioni quelle relative a:
a) nuovi insediamenti/attività produttive (prime autorizzazioni);
b) insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente (art. 124, comma 12 del T.U.A.).
c) quelle relative ad incremento della quantità di acqua scaricata e/o al peggioramento della qualità di tale scarico (ad esempio riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo).
4. Sono autorizzazioni in rinnovo quelle richieste sei mesi prima della scadenza di un’autorizzazione precedentemente rilasciata (ossia decorsi 42 mesi dei 48 mesi autorizzati) per le quali non siano intervenute variazioni di alcun genere.
5. Sono variazioni dell’autorizzazione precedentemente rilasciata:
a) quelle prodotte da: sole modificazioni nella titolarità della società già autorizzata, modifiche del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della Ditta o all’identificazione della responsabilità dello scarico (volturazione dell’autorizzazione);
b) quelle relative a riduzioni quantitative significative dello scarico e/o ad un miglioramento della qualità dello scarico (ad esempio riferibili a decrementi del livello produttivo).
6. Tutte le nuove autorizzazioni necessitano del parere  vincolante di accettabilità del Gestore della pubblica fognatura, nonché di tutta la documentazione tecnica così come previsto negli Allegati.
Il parere dovrà essere redatto nel rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni previste dai Regolamenti del Gestore Unico.
7. Tutte le autorizzazioni in rinnovo necessitano di una dichiarazione del richiedente che attesti che non vi sono variazioni qualitative e quantitative del refluo scaricato in pubblica fognatura. Nel caso di atti non rilasciati dal Commissario della C.I.I., bisogna allegare alla richiesta copia dell’atto autorizzativo e tutta la documentazione  prevista per il rilascio di nuova autorizzazione.
8. Le variazioni dell’autorizzazione relative ad atti rilasciati dal Commissario della C.I.I. devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) per le variazioni di cui al comma 5.a. (volturazione dell’autorizzazione) deve essere data comunicazione al Commissario della C.I.I. della variazione sopravvenuta;
b) nel caso di cui al comma 5.b. deve essere inoltrata la comunicazione di variazione qualitativa/quantitativa dello scarico, corredata del nuovo parere di accettabilità del Gestore.
Le richieste di variazioni di atti autorizzativi rilasciati da soggetti diversi dal Commissario della C.I.I.  necessitano, oltre a quanto sopra indicato, di copia di tutti i documenti presenti nell’atto autorizzativo vigente. Le variazioni non danno luogo al rilascio di alcuna nuova autorizzazione, bensì ad un aggiornamento degli atti e della documentazione in archivio, salvo nei casi in cui il Commissario della C.I.I., ai sensi del T.U.A. art. 124 comma 12, ritenga necessario adottare specifici provvedimenti. Rimane pertanto efficace l’autorizzazione vigente con particolare riferimento ai termini di scadenza.
Art. 17
(Procedura per l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni)
1. Le domande di autorizzazione allo scarico (domanda di nuova autorizzazione, rinnovo, variazione dell’autorizzazione) sono indirizzate al Commissario della C.I.I. – Servizio Idrico Integrato Basilicata, Via del Gallitello, 56 – 85100 Potenza Tel. 0971-471850,  utilizzando la modulistica predisposta dalla disciolta Autorità di Ambito.
2. Documentazione:
a) il richiedente deve presentare apposita richiesta redatta, in 2 copie oltre l’originale, in conformità alla modulistica citata al precedente comma, completa di tutti i documenti, pareri e relativi allegati ed autocertificazione attestante il rispetto degli strumenti urbanistici, la destinazione d’uso dell’immobile e i relativi dati catastali.
3. Procedura:
a) il Commissario della C.I.I. provvede alla verifica della completezza della documentazione, alla richiesta di eventuali integrazioni (con relativa comunicazione della sospensione del procedimento), alla richiesta di parere tecnico al Gestore;
b) il Commissario, acquisito il parere  tecnico favorevole del Gestore del S.I.I., rilascia l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura valevole 4 anni. Copia dell’atto viene  inviata al Comune, al richiedente, al Gestore e all’A.R.P.A.B.;
c) il Gestore del S.I.I. è tenuto ad effettuare sopralluogo e controlli sulla qualità dei reflui ed a trasmettere al Commissario della C.I.I. il relativo parere;
d) qualora il parere del Gestore del S.I.I. non sia favorevole, l’autorizzazione sarà sospesa in attesa di nuovo sopralluogo, i reflui prodotti non potranno essere scaricati in pubblica fognatura ma smaltiti come rifiuti fino alla revoca, da parte del Commissario della C.I.I., della sospensione dell’autorizzazione;
e) per le attività che scaricano i reflui prodotti in pubblica fognatura non gestita da Acquedotto Lucano S.p.A. il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del Gestore e successivamente al risultato delle analisi dell’A.R.P.A.B. richieste dal Commissario della C.I.I., previo pagamento da parte del richiedente l’autorizzazione degli oneri occorrenti.
f) l’autorizzazione dovrà essere rilasciata massimo entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, fatti salvi i periodi relativi ad eventuali integrazioni documentali, che possono essere chieste una sola volta.
Art. 18
(Richiesta deroghe per rilascio autorizzazioni allo scarico)
1. Deroga limiti Tab. 3 All. 5 del T.U.A.:
c) Per ciò che attiene alle deroghe alla Tabella 3, Allegato 5, del T.U.A. si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 101 del T.U.A..
2. Pozzetto di campionamento  reflui industriali:
a) il pozzetto di campionamento in cui recapitano i reflui industriali deve essere realizzato su suolo pubblico al limite della proprietà privata in modo che sia sempre accessibile per il Gestore per verifiche e campionamenti.
b) è possibile ottenere una deroga alla prescrizione di cui al precedente comma 1, a condizione che il titolare dello scarico ne faccia motivata richiesta sulla base di documentati impedimenti tecnici, accertati ed accettati dal Commissario della C.I.I.
c) nel caso di cui al precedente comma 2, il titolare dello scarico deve garantire formalmente al Gestore il libero accesso in sicurezza al pozzetto di ispezione dei reflui industriali situato in proprietà privata, in qualsiasi momento per verifiche e campionamenti; inoltre, deve provvedere alla realizzazione del pozzetto sifonato immediatamente a monte del punto di immissione in fogna.
Art. 19
(Procedura per l’istruttoria ed il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale)
1. L’Ente competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 59/2005 è la Regione.
La domanda e la documentazione allegata sono presentate all'ufficio competente individuato dall'amministrazione regionale. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 59/2005  è richiesta per gli impianti di cui all’allegato 1 dello stesso decreto, sia per l’esercizio di un impianto che di parte di esso. La medesima autorizzazione può valere per uno  o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell’allegato II del D.Lgs. 59/05.
Art. 20
(Contenuti obbligatori del parere tecnico del Gestore)
1 Il parere tecnico di accettabilità dello scarico del Gestore dovrà obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione univoca dell’impianto di depurazione terminale di tale rete, ove presente, o dell’assenza di depuratore;
b) parere tecnico;
c) parere qualitativo.
Art. 21
(Oneri di Autorizzazione)
1 Per le attività di controllo connesse al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, il richiedente è tenuto al pagamento della somma di € 500,00 al Commissario della C.I.I. che provvederà a versarla successivamente al Gestore del S.I.I..
2 Per le attività di cui all’art. 17 comma 3 lettera e) del presente Regolamento non è previsto il versamento della somma di cui al precedente comma 1.
Capitolo 4 – Controllo degli scarichi e regime sanzionatorio
Art. 22
(Controllo degli scarichi)
1. Per quanto attiene alla disciplina relativa al controllo degli scarichi si rinvia agli art. 128 (soggetti tenuti al controllo), 129 (accessi ed ispezioni), 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico) e 131 (controllo degli scarichi di sostanze pericolose) del T.U.A.
2. Ai sensi dell’art 130 del T.U.A. qualora i valori delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura risultino fuori limiti di legge, il Commissario della C.I.I. procederà:
a) alla diffida con obbligo di rimozione delle anomalie riscontrate ed all’invio delle analisi entro 15 giorni;
b) alla sospensione dell’autorizzazione con chiusura del pozzetto di scarico, da parte del Gestore, fino alla rimozione delle anomalie riscontrate ed all’invio delle analisi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione  in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida e/o  in caso di più di reiterate violazioni, nell’arco di 12 mesi, che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art. 23
(Regime sanzionatorio)
1. Per quanto attiene alla disciplina relativa alle sanzioni, si rinvia agli artt. 133 (sanzioni               amministrative) e 137 (sanzioni penali) del T.U.A..
Art. 24
(Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Santochirico




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Basilicata in Podcast