TERRENI RIMBOSCHITI AI SENSI DEL R.D. 30.12.1923 N. 3267

Il R.D. 30.12.1923 n. 3267 (c. d. Legge Serpieri) "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" è la prima "legge forestale" italiana e rappresenta l’elemento portante dell’ordinamento forestale italiano, ponendo l’accento soprattutto sulle zone boscate con particolare attenzione alla difesa del suolo e alla protezione delle pendici montane.

Tra gli elementi innovativi del R.D. n. 3267/1923 è stata la previsione della concessione di contributi per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di quelli estremamente deteriorati ai fini dell’incoraggiamento a favore della selvicoltura.

La concessione del contributo era prevista esclusivamente per i terreni vincolati o vincolabili a fini idrogeologi, evidenziando così che le misure per l’incentivazione della selvicoltura avevano quale obiettivo primario la realizzazione di soprassuoli a carattere prevalentemente protettivo, destinati alla difesa idrogeologica.

L’art. 54 del R.D. n. 3267/1923 ha introdotto il divieto di trasformazione a coltura agraria dei terreni rimboschiti, con relativi obblighi per i proprietari, meglio chiariti dall’art. 91 che impone agli stessi di compiere le “operazioni di governo boschivo”, in conformità al “piano di coltura e conservazione” approvato dal Ministero.

Con D.G.R. n. 1144 del 23.9.2014 la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per la riconsegna e la gestione delle superfici che sono state rimboschite ai sensi del Regio Decreto n. 3267 e del relativo Regolamento per l'applicazione, di cui al Regio Decreto n. 1126/1926, a carattere transitorio, predisposte dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.
  

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