Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la Direzione Inps di Potenza, la riunione del Comitato provinciale.
"Tra i punti all’odg, si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto, ha suscitato vivo interesse il dibattito sulla necessità di una riforma del ruolo, della funzione e della composizione degli organismi territoriali e di vertice dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.
Come noto, l’art. 7 comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto che le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Inps fossero devolute al Presidente. Successivamente l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’ex Inpdap e dell’ex Enpals e l’attribuzione all’Inps delle relative funzioni accentrando sullo stesso il ruolo di gestore unico di tutto il sistema pensionistico privato e pubblico.
Alla crescente attribuzione delle funzioni non è corrisposta un’organica revisione della governance dell’Istituto che mantiene a oggi il medesimo assetto delineato in via d’urgenza dal Decreto legge n. 78/2010. Si tratta di un assetto che non trova eguali nel resto dei paesi europei. In Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Svezia, per esempio, l’organo di amministrazione è formato da un minimo di 9 a un massimo di 34 membri. Nel nostro paese, al contrario, si sono invece susseguite innumerevoli proposte di riforma senza alcun effettivo riscontro normativo".
Il Comitato provinciale INPS di Potenza ritiene che "l’assetto di governo dell’Istituto debba essere rivisto nel senso di attribuire un maggior rilievo strategico al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e prevedere un organismo esecutivo collegiale composto da un numero limitato di membri al fine di contemperare le esigenza dell’efficienza decisionale con la complessità della gestione dell’Ente e con il rilievo sociale delle tematiche trattate e delle risorse gestite. A livello locale si ritiene opportuno che la governance territoriale venga devoluta esclusivamente ai Comitati regionali la cui composizione dovrà essere contenuta entro un massimo di 15 unità, assegnando agli stessi il compito di esaminare, in ultima e definitiva istanza, tutti i ricorsi amministrativi e sanitari".
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