Statuto Regione, la finanza pubblica per la coesione sociale

In prima Commissione prosegue esaminato il titolo VI (La finanza regionale) della nuova “Carta”. Al centro del dibattito, tra l’altro, il principio della perequazione fra i territori ed i controlli su enti, aziende e società partecipate

La prima Commissione (Bilancio e Programmazione), presieduta da Vito Santarsiero (Pd), ha esaminato oggi il Titolo VI (La finanza regionale) della proposta di legge di riforma dello Statuto della Regione Basilicata. All&#39;art. 69 viene affermato il principio generale secondo il quale &ldquo;la Regione ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa; concorre al fondo perequativo&nbsp; nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidariet&agrave; interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge nazionale&rdquo; (emendamento Perrino). La Regione agisce inoltre (art. 70) &ldquo;per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacit&agrave; fiscale e per promuovere lo sviluppo economico sostenibile, la coesione territoriale e sociale al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l&rsquo;effettivo esercizio dei diritti alla persona&rdquo; (emendamenti Pace e Perrino).<br /><br />Conformemente al Piano strategico, il Documento di programmarne economica e finanziaria (art. 72) &ldquo;fissa le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio, definisce i programmi, i progetti e le azioni e determina gli obiettivi per gli interventi&rdquo;. Il bilancio della Regione (art. 73) &egrave; deliberato ogni anno dalla Giunta ed approvato Consiglio (insieme alla legge finanziaria ed agli eventuali disegni di legge collegati, cos&igrave; come prevede l&rsquo;art. 74) secondo i termini fissati dalla legge. La legge di approvazione del bilancio non pu&ograve; istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese. I bilanci delle agenzie, delle aziende e degli enti regionali (art. 75) sono sottoposti al controllo della Regione nei termini previsti dalla legge. Analogamente, il Consiglio regionale esercita le funzioni di vigilanza sui bilanci delle societ&agrave; partecipate dalla Regione secondo le modalit&agrave; previste dalla legge. La Regione (art. 76) adotta la legge di contabilit&agrave; nei limiti di cui all&rsquo;art. 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, con particolare riguardo agli obiettivi di armonizzazione dei sistemi contabili.<br /><br />Per il presidente Santarsiero si &egrave; trattato &ldquo;di un altro significativo momento di lavoro della Commissione, che continuando con un alto spirito unitario e costituzionale, ha definito gli articoli del titolo sesto sulla finanza regionale, introducendo accanto alle regole canoniche relative al bilancio ed ai documenti contabili, elementi innovativi quali il principio della perequazione territoriale e rigorosi controlli su agenzie, aziende, enti e societ&agrave;&rdquo;.<br /><br />Alla riunione della Commissione, oltre al presidente Santarsiero, hanno partecipato i consiglieri Bradascio (Pp), Galante (Ri), Romaniello (Sel), Rosa (Lb-Fdi), Pace (Gm), Perrino (M5s), Pietrantuono (Psi), Mollica (Udc), Robortella e Spada (Pd) e Napoli (Pdl-Fi).<br /><br /><br /><br /><br />

Cosa stai cercando?
Tipologia/Dipartimento
Dipartimento
Intervallo date

Aiutaci a migliorare

Questo portale è attualmente in versione beta. Alcune funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili o completamente operative. Vi invitiamo a segnalarci eventuali problemi o suggerimenti per migliorare i servizi.

Grazie per la collaborazione

Questionario di gradimento

Compila il questionario di gradimento

Le comunichiamo che le risposte fornite saranno trattate in forma anonima e aggregata, in modo tale che non si possa risalire al compilatore; esse saranno raccolte e gestite esclusivamente dall’Amministrazione per i soli fini di indagine sulla qualità percepita dei servizi erogati.