Tasse casa italiani all'estero, approvata mozione Mollica

Con il documento si impegna il presidente della Regione ad intervenire presso gli organi competenti per chiarire i termini di applicazione delle recenti norme, che permetterebbero il pagamento ridotto solo per le abitazioni principali dei pensionati

Una recente legge (la n. 80/2014) modifica le norme per il pagamento delle imposte sulle abitazioni di propriet&agrave; di cittadini italiani residenti all&rsquo;estero, permettendo il pagamento ridotto della Tari e della Tasi su &ldquo;una sola unit&agrave; immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all&rsquo;anagrafe degli italiani residenti all&rsquo;estero (Aire), gi&agrave; pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d&rsquo;uso&rdquo;.<br /><br />Per questo motivo il Consiglio regionale ha approvato oggi all&rsquo;unanimit&agrave; una mozione presentata dal consigliere Mollica (Udc), che impegna il presidente della Giunta regionale &ldquo;a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinch&eacute; i Comuni della nostra Regione possano dare attuazione all&rsquo;art. 9 della legge n. 80/2014 prima della scadenza degli imminenti adempimenti Imu&rdquo;.<br /><br />Con lo stesso documento si chiede inoltre a Pittella &ldquo;di sollecitare gli organismi preposti a fornire chiarimenti circa le prerogative dei Comuni e precisare se gli enti territoriali, nell&rsquo;ambito della loro potest&agrave; legislativa e regolamentare, nonostante la norma nazionale, possano emanare egualmente regolamenti che prevedano l&rsquo;assimilazione ad abitazione principale delle unit&agrave; immobiliari possedute in Italia dai connazionali residenti all&rsquo;estero a prescindere dal possesso dello status di pensionato&rdquo; e di attivarsi &ldquo;affinch&eacute; venga chiarito e specificato quali soggetti rientrano nella categoria di pensionati esentati dal pagamento e come i possibili beneficiari possono soddisfare l&rsquo;onere della prova a loro carico circa la dimostrazione del possesso dello status richiesto nei rispettivi Paesi di residenza&rdquo;.&nbsp;

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