Intesa presidente Parco: legge la chiede a Presidente Regione

Chiarimento tecnico dagli uffici del Dipartimento Presidenza dopo la nota del sen. Digilio

In merito alla nota diramata dal sen Egidio Digilio, gli uffici della Regione Basilicata precisano quanto segue.
L’art.9 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), in materia di nomina dei presidenti degli Enti Parco nazionali recita testualmente: “Il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente, d’intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale”.
Tanto si ritiene doveroso precisare, senza entrare in considerazioni di carattere politico, al solo fine di dare certezze in merito alle procedure seguite. Procedure, del resto, richiamate anche dal Ministero dell’Ambiente che, con nota dello scorso 15 marzo, ha formalmente invitato il Presidente della Regione Basilicata ad esprimere l’intesa proprio sulla scorta della citata norma.

Cosa stai cercando?
Tipologia/Dipartimento
Dipartimento
Intervallo date

Aiutaci a migliorare

Esprimi la tua opinione, segnala eventuali problemi o invia i tuoi suggerimenti per migliorare i servizi.
Non inserire dati personali in quanto non potranno essere trattati né presi in considerazione nel rispetto delle norme sulla privacy.


Grazie per la collaborazione

Questionario di gradimento

Compila il questionario di gradimento

Le comunichiamo che le risposte fornite saranno trattate in forma anonima e aggregata, in modo tale che non si possa risalire al compilatore; esse saranno raccolte e gestite esclusivamente dall’Amministrazione per i soli fini di indagine sulla qualità percepita dei servizi erogati.