Statuto Regione, sì dell’Assemblea a nuova stesura

A seguito dell’impugnativa del Governo nazionale la Carta fondamentale della Regione è stata modificata negli articoli 21, 72 e 91 e approvata a nuovamente in prima lettura. La seconda lettura prevista fra non meno di 60 giorni

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in prima lettura ( con 16 voti favorevoli di Pd, Cd, Pp, Ri, Psi, Pdl-Fi, Lb-Fdi, 1 voto contrario di Romaniello del Gm e 2 astensioni del M5s) la proposta di legge sulle &ldquo;modifiche allo Statuto regionale a seguito dell&rsquo;impugnativa del Governo&rdquo;. Le modifiche si sono rese necessarie in quanto il Governo ha impugnato lo scorso 8 aprile la legge statutaria che era stata approvata in seconda lettura il 22 febbraio e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell&rsquo;11 marzo 2016. L&rsquo;impugnativa del Governo riguardava gli articoli 21 (la Consulta di garanzia statutaria), 72 (il bilancio e gli altri documenti contabili) e 91 (la proroga degli organi) per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione.<br /><br />Accogliendo i rilievi formulati dal Governo, l&rsquo;Assemblea ha modificato queste norme ed altri articoli in qualche modo ad esse collegati (artt. 30, 45, 48, 58, 71, 74, 75, 80 e 82).<br /><br />In particolare, per quanto riguarda l&rsquo;art. 21, &egrave; stato disposto che la Consulta di garanzia statutaria sia composta da &ldquo;tre esperti in materie giuridiche, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale&rdquo; (eliminando quindi la previsione che uno dei tre membri sia un magistrato in quiescenza). Con l&rsquo;art.91, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio per gravi violazioni di legge (comma 1 art. 126 Costituzione), si stabilisce che &ldquo;non si d&agrave; luogo a proroga degli organi&rdquo; (nella precedente versione dello Statuto si prevedeva che fosse la Consulta ad indire elezioni e adottare atti urgenti e indifferibili in assenza di diversa disposizione del decreto del Presidente della Repubblica). Con l&rsquo;art.72, a differenza della precedente versione, si fa esplicito riferimento al rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 per quanto riguarda i termini di presentazione dei documenti economico-finanziari regionali.<br /><br />E&rsquo; stato, inoltre, modificato l&rsquo;articolo 53 della legge statutaria, relativo alla mozione di sfiducia, per renderlo conforme a quanto previsto dall&rsquo;art. 126, comma 2 della Costituzione: &ldquo;Il Consiglio pu&ograve; esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, che &egrave; presentata da almeno un quinto dei consiglieri&rdquo; (in luogo dei sette consiglieri previsti nella precedente stesura).<br /><br />Cos&igrave; come prevede l&rsquo;art. 123 della Costituzione, lo stesso testo approvato oggi dovr&agrave; essere nuovamente approvato dal Consiglio regionale in seconda lettura a distanza di almeno due mesi dalla prima approvazione. Le modifiche allo Statuto sono state illustrate in Aula dal presidente della prima Commissione Vito Santarsiero.&nbsp;

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